STATUTO 

Statuto Forum Provinciale del Terzo Settore Brescia ETS
 

ARTICOLO 1 – Denominazione – Sede – Riconoscimento

1.      È costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata: “Forum Provinciale del Terzo Settore – Brescia ETS”, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito “Forum”, e ha durata illimitata.

2.      L’Associazione ha sede legale in Brescia, il trasferimento della sede legale all’interno del Comune di Brescia ed il trasferimento di sedi secondarie in altri comuni della Provincia non comporta modifiche statutarie ed è di competenza del Coordinamento Provinciale.

3.      Il Forum è costituito in forma di associazione e si attiene a quanto previsto dalla Legge 106/2016 ed dal D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

Il Forum è impegnato ad operare in conformità alle linee politiche e programmatiche generali espresse dai Forum Nazionale e Regionale del Terzo Settore e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati. I rapporti tra loro, così come l’utilizzo di nomi, loghi e segni distintivi, sono disciplinati dallo Statuto del Forum Nazionale e Regionale del Terzo Settore, dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti.

 

ARTICOLO 2 – Scopi Istituzionali

Le organizzazioni che sottoscrivono il presente statuto assumono come comune orizzonte di lavoro:

1.      Il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale di attività di interesse generale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con il fine di rappresentare i valori e le istanze del Terzo Settore bresciano e promuovere, valorizzare e potenziare l’azione degli enti del Terzo settore previsti dalla L 106/16.

2.      Rappresentare e promuovere il Terzo Settore della provincia a governance democratica, nelle sue diverse tipologie di organizzazione, ambiti in cui vengono esplicate le finalità, dimensioni, tradizioni culturali, favorendo la partecipazione e l’integrazione di tutti, perseguendo e realizzando modalità operative inclusive.

Associandosi nel Forum le organizzazioni socie e aderenti riconoscono il presente statuto e condividono i successivi scopi istituzionali:

a)      Promuovere una società aperta, solidale ed inclusiva, senza distinzione di sesso e di orientamento sessuale, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, contribuendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (Cost. art 2 e 3).

b)      Promuovere e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;

c)      Favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l’attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l’un l’altra;

d)      Impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, turistica, civile, sociale ed economica dell’Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea;

e)      Contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni di Terzo Settore;

f)       Esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione;

g)      Operare per lo sviluppo degli enti del terzo settore;

h)      Sostenere lo sviluppo del terzo settore, perché aumenti in termini sia qualitativi sia quantitativi la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;

i)        Promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che, ponendo la persona al centro della sua attività, si faccia carico di contrastare ogni squilibrio sociale, culturale e territoriale nel paese;

j)        Promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.

 

ARTICOLO 3 – Attività

1.      Per conseguire gli scopi di cui all’articolo 2 il Forum svolge le seguenti attività di interesse generale di cui alle relative lettere dell’art. 5 del D.Lgs.117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. interventi 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici

h)   accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle persone migranti;

i)      riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.      Conseguentemente:

a) Svolge funzione di rappresentanza ai Tavoli degli Ambiti Territoriali riguardo le tematiche socio-sanitarie

b) Assume e svolge compiti e funzioni di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci e degli aderenti nei confronti delle Istituzioni;

c) Promuove, organizza e realizza attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali anche attraverso la promozione di Tavoli tematici;

e) Promuove iniziative atte a favorire l’accoglienza di persone immigrate e la loro positiva integrazione nel contesto sociale.

3.            Inoltre può:

a) Promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore;

b) Svolgere attività di formazione e/o orientamento sui temi del Terzo settore;

c) Collaborare con altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;

d) Dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;

e) Promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, predisporre marchi, nonché promuovere, costituire, assumere interessenze e partecipazioni in enti, organismi, imprese, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Terzo Settore.

4.      L’Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, individuate dal Coordinamento Provinciale, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. (D.Lgs.117/17 art 6)

 

ARTICOLO 4 – Soci

1. Il Forum è aperto a tutte le organizzazioni di ambito provinciale con sede legale e/o operativa nella provincia ed è composto in misura prevalente da enti iscritti al RUNTS di cui al D.Lgs.117/17 art.45.

2. Partecipano alla vita del Forum Provinciale i Forum sub-provinciali riconosciuti dal Forum Regionale. Le modalità di partecipazione saranno definite in apposito Regolamento.

3. Al Forum possono presentare richiesta di associazione gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore ed enti senza scopo di lucro in cui è assicurata la partecipazione democratica dei soci alla loro vita sociale che:

a.      Promuovono una società aperta, solidale ed inclusiva, “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” contribuendo “a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art.2 e 3 Cost.).

b.      Hanno una base associativa non occasionale in almeno 10 (dieci) Comuni della Provincia di Brescia

4. Previa formale richiesta, possono associarsi al Forum Provinciale del Terzo Settore di Brescia le articolazioni provinciali dei Soci aderenti al Forum Regionale del Terzo Settore Lombardia.

5. La richiesta di associazione va presentata per iscritto al Coordinamento Provinciale il quale istruisce la pratica e delibera in modo motivato sull’accettazione o il respingimento della richiesta. La deliberazione è portata alla prima Assemblea Provinciale utile per la ratifica. In caso di domanda respinta, entro 30 gg. dalla ricezione del diniego, l’ente può appellarsi con comunicazione scritta alla Assemblea Provinciale per un nuovo esame della richiesta di associazione.

6. I soci si impegnano a:

a.  Osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b.  Adottare, entro un anno dalla associazione, le Linee guida del Codice di Qualità e Autocontrollo;

c.  Versare regolarmente la quota associativa annuale, secondo l’entità e le modalità previste dalla Assemblea Provinciale.

7. I Soci del Forum si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento, garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.

8. L’associazione al Forum è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Il Socio è libero di ritirare la propria associazione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Portavoce. Il recesso non libera il Socio dagli impegni, economici e patrimoniali, precedentemente assunti.

9. La perdita di caratteristiche e requisiti o qualifica di Ente del Terzo Settore comporta la decadenza dalla qualità di Socio. La decadenza è determinata tramite ratifica dell’Assemblea Provinciale. La perdita dei requisiti di cui al comma 3 punto b) accertata per due anni consecutivi, determina la decadenza da socio e il suo inserimento nella categoria degli enti aderenti. [Perché? Formalmente non ci sono problemi. Sostanzialmente non capisco qual è la ratio di questa scelta]

10. L’esclusione è deliberata dalla Assemblea Provinciale con delibera motivata per:

a.      morosità,

b.      mancato rispetto delle norme statutarie,

c.       comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Nel caso a) si rimanda a quanto previsto all’art 5 comma 4. Nei casi b) e c), la procedura prevede che il Coordinamento Provinciale possa deliberare l’esclusione. La deliberazione è portata alla prima Assemblea Provinciale utile per la ratifica. In caso di conferma dell’esclusione, entro 30 gg. dalla ricezione, l’ente escluso può appellarsi con comunicazione scritta alla Assemblea Provinciale per un nuovo esame della controversia.

11. Il Socio dimesso, decaduto, escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

12. La perdita per qualunque causa della qualità di Socio comporta l’automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti o agli incarichi di rappresentanza attribuiti.

 

ARTICOLO 5 – Quote sociali

1.    I Soci sostengono i costi di funzionamento del Forum tramite il versamento di quote associative annuali in ragione della loro capacità contributiva e secondo i successivi criteri di progressività:

a) Una unità di contribuzione i soci che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4 comma 3;

b) Due unità di contribuzione i soci che, oltre a quelli di cui all’articolo 4 comma 3 soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

–  Associati persone fisiche almeno 500

–  Associati organizzazioni: almeno 30 enti non a fine di lucro.

2.    I Soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dall’Assemblea provinciale.

3.    Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Coordinamento provinciale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante morosità, previa delibera dell’Assemblea Provinciale, l’esclusione dal Forum. Contro la decisione dell’Assemblea Provinciale è possibile inoltrare ricorso al Collegio regionale di Garanzia entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione.

4.    La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

 

ARTICOLO 6 – Enti Aderenti

1. Sono enti aderenti, gli enti che intendono sostenere l’attività del Forum aderendo alle sue finalità e obiettivi.

Possono assumere la qualifica di enti aderenti i soggetti che operano in Provincia di Brescia e che, pur non avendo le caratteristiche di cui all’art. 4 comma 3 lettera b), condividono i valori e le finalità e gli scopi del Forum e agiscono nell’ambito del Terzo Settore o operano per il suo sviluppo. La qualifica di ente aderente deve annualmente essere richiesta al Forum alle condizioni fissate dal presente Statuto e con le modalità stabilite dall’Assemblea Provinciale. Con l’accettazione della richiesta non si instaura alcun rapporto associativo.

2. La richiesta va presentata per iscritto al Coordinamento provinciale, il quale svolge l’istruttoria, verificando la sussistenza dei requisiti, e la porta all’attenzione dell’Assemblea provinciale nella prima riunione utile. La domanda è accolta o respinta, in modo motivato, dall’Assemblea stessa, e ne viene data comunicazione all’interessato entro 15 gg dalla deliberazione.

3. Gli enti aderenti possono:

a)      partecipare alla Assemblea Provinciale, senza diritto di voto;

b)      partecipare alle attività dei gruppi di lavoro;

4. Gli enti aderenti si impegnano a:

a) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) concorrere alla realizzazione delle attività del Forum con un contributo annuale la cui entità e modalità di corresponsione sono determinate dall’Assemblea Provinciale.

5. Su proposta del Coordinamento Provinciale, l’Assemblea può revocare la qualifica di ente aderente con delibera motivata in caso di:

a) non assolvimento degli impegni di cui ai punti a) e b) di cui al precedente comma 4,

b) comportamenti contrari al raggiungimento delle finalità o degli scopi associativi.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’ente aderente entro 15 gg dalla deliberazione e non dà diritto alla restituzione del contributo annuale.

6. L’ente aderente può ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione di revoca della qualifica al Collegio Regionale di Garanzia.

 

ARTICOLO 7 – Organi sociali

1.       Sono organi del Forum:

a.      L’Assemblea Provinciale;

b.      Il Coordinamento Provinciale;

c.       La/il Portavoce provinciale;

d.      L’Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o per scelta;

e.      Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge o per scelta;

 

ARTICOLO 8 – Assemblea Provinciale

1.       L’Assemblea Provinciale si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocata dal Coordinamento Provinciale mediante lettera o e-mail almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 10 giorni.

2.       Qualora il Coordinamento Provinciale non provveda, l’Assemblea Provinciale è convocata da almeno 1/5 dei soci.

3.       L’Assemblea Provinciale è composta, con diritto di voto, da tutti gli associati di cui all’art. 5 comma1, nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

4.       Ogni Socio, in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto elettorale attivo e passivo. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

5.       Ad ogni rappresentante spetta un voto. Non è ammesso l’esercizio della delega tra i Soci;

6.       Partecipa ai lavori dell’Assemblea Provinciale, con diritto di parola, un rappresentante designato per ciascun Ente Aderente.

7.       L’Assemblea Provinciale è presieduta dalla/dal Portavoce o da un suo delegato, componente dell’Assemblea. In assenza, l’Assemblea provvede all’elezione di un Presidente per la seduta in corso. L’Assemblea elegge un segretario che ha il compito di redigere il verbale

8.       Il Presidente e il segretario dell’Assemblea devono essere fisicamente presenti alla riunione.

9.       L’Assemblea Provinciale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei Soci, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.

10.  Per l’elezione dei componenti degli organi sociali, per le modifiche statutarie e per le mozioni di sfiducia, l’Assemblea Provinciale delibera se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei Soci, comprese le deleghe.

11.   L’Assemblea Provinciale può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

– sia consentito al Presidente della Assemblea Provinciale di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

In tal caso la sede dell’Assemblea deve intendersi dove si trova chi la presiede.

 

ARTICOLO 9 – Compiti dell’Assemblea Provinciale

1.      L’Assemblea Provinciale:

a) Definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti del Forum Provinciale del Terzo Settore, tenuto conto delle strategie e orientamenti del Forum Regionale e Nazionale del Terzo Settore; approva il programma annuale e ne verifica l’attuazione;

b) Elegge, ogni quattro anni, con votazioni di norma a scrutinio segreto in coerenza con le disposizioni del Regolamento elettorale proposto dagli organismi del Forum Regionale Nazionale del Terzo Settore e approvato dall’Assemblea provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Soci almeno 3 mesi prima del rinnovo degli organi:

I.            La/Il Portavoce Provinciale;

II.            I componenti del Coordinamento provinciale, scegliendoli tra i rappresentanti dei soci, determinandone il numero dei membri;

III.            I componenti dell’Organo di Controllo, quando previsto per legge o per scelta dell’associazione;

IV.            Il Revisore legale, quando previsto per legge o per scelta dell’associazione;

c) Sostituisce i componenti del Coordinamento provinciale o la/il Portavoce che nel corso del mandato abbiano presentato dimissioni per iscritto o siano decaduti o deceduti;

d) Revoca, attraverso l’approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Coordinamento provinciale e/o alla/al Portavoce e ne dispone la immediata sostituzione. La mozione di sfiducia, deve essere sottoscritta da almeno il 50% dei Soci. L’Assemblea provinciale, nel corso della riunione, convocata dalla/dal Portavoce Regionale, decide sulla mozione di sfiducia con votazione a scrutinio segreto;

e) Ratifica le deliberazioni assunte dal Coordinamento provinciale in merito alle domande di ammissione di nuovi Soci di cui all’articolo 4 e di enti Aderenti di cui all’articolo 5;

f) Delibera sulla esclusione degli associati e degli aderenti;

g) Approva annualmente il bilancio preventivo e d’esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per la legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

h) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

i) Definisce l’entità della quota sociale per i Soci e del contributo annuale per gli Enti aderenti, nonché le modalità e i tempi dei versamenti;

n) Decide sui provvedimenti disciplinari o di espulsione proposti dal Coordinamento provinciale. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell’Assemblea provinciale;

p) Esercita gli altri poteri attribuitigli dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto.

2.      L’Assemblea provinciale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3.      I lavori dell’Assemblea provinciale sono disciplinati da un apposito regolamento dalla stessa adottato e approvato.

4.      L’Assemblea provinciale straordinaria:

a) delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell’associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

 

ARTICOLO 10 – Coordinamento Provinciale

1. Il numero dei componenti del Coordinamento Provinciale è determinato dall’Assemblea; non può essere inferiore a sette e superiore a quindici.

2. I componenti del Coordinamento Provinciale che, nell’arco dell’anno solare, senza giustificato e grave motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono automaticamente e sono sostituiti nella successiva riunione dell’Assemblea Provinciale

3. Il Coordinamento Provinciale, su proposta del/della Portavoce può nominare e revocare il Direttore. Inoltre, sempre su proposta del/della Portavoce, il Coordinamento Provinciale può costituire al proprio interno, un Comitato/Ufficio di Segreteria con il compito di coadiuvare il/la Portavoce nell’esercizio delle sue funzioni e nell’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Coordinamento. Ai componenti del Comitato/Ufficio possono essere affidate specifiche deleghe e/o incarichi; alle riunioni del Comitato/Ufficio, convocato e presieduto dal/dalla Portavoce partecipa, se nominato, il Direttore.

4. Al Coordinamento Provinciale spettano l’ordinaria e la straordinaria amministrazione; è l’organo esecutivo delle delibere dell’Assemblea Provinciale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statutari del Forum. Esercita, inoltre, le facoltà e i poteri attribuiti dal presente Statuto.

5. In particolare il Coordinamento Provinciale:

a) Predispone le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

b) Individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dandone informazione alla prima assemblea utile.

c) Stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;

d) Valuta e accoglie/respinge la richiesta di adesione di nuovi soci o aderenti proponendo la decisione per ratifica all’Assemblea Provinciale;

e)      Convoca e predispone i documenti necessari alle deliberazioni dell’Assenlea straordinaria dei soci di cui all’art. 9 comma 4

6. Il Coordinamento Provinciale è convocato dalla/dal Portavoce e si riunisce di norma mensilmente, anche in forme telematiche. Le deliberazioni del Coordinamento Provinciale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

7. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l’ordine del giorno, inviati 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

8. Il Coordinamento Provinciale è presieduto dalla/dal Portavoce Provinciale o, in sua assenza, da un componente del Coordinamento Provinciale.

9. Della riunione di Coordinamento la/il Direttrice/Direttore, e comunque un componente Comitato/Ufficio di Segreteria, redige il verbale che, firmato da chi ha presieduto l’assise, che viene portato all’approvazione nella sua riunione successiva.

10. Il Coordinamento Provinciale si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può essere svolto in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

a) sia consentito a chi lo presiede di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

In tal caso la sede dell’assise deve intendersi dove si trova chi la presiede.

11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Coordinamento ed il voto della maggioranza dei presenti.  In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

14. Il Coordinamento Provinciale può costituire, adottando un apposito Regolamento, gruppi di lavoro tematici, permanenti e/o temporanei, per l’elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi del Terzo Settore.

15. Possono essere invitate in qualità di esperti ai lavori dei gruppi di lavoro persone non associate o facenti parte di organizzazioni socie o aderenti al Forum.

ARTICOLO 11 – La/il Portavoce

1)      La/il Portavoce:

–          È rappresentante legale del Forum ed ha potere di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione di fronte a terzi e in giudizio. Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione deve ricevere specifico mandato mediante delibera del Coordinamento Provinciale.

–          Esprime l’unità politica del Forum e lo rappresenta presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori interni ed esterni.

–          Assicura la direzione delle attività del Forum così come definite dall’Assemblea Provinciale e dal Coordinamento Provinciale.

2)   L’incarico di Portavoce non può essere ricoperto per più di 2 mandati consecutivi.

3)   In caso di impedimento o assenza temporanea della/del Portavoce, le sue funzioni sono assunte da un suo delegato tra i componenti del Comitato/Ufficio di Segreteria.

4)   In caso di dimissioni scritte o decadenza della/del Portavoce, le sue funzioni sono assunte dal componente del Comitato/Ufficio di Segreteria con più anzianità sino alla elezione del/della nuovo/a Portavoce.

 

ARTICOLO 12 – l’Organo di controllo

1. LAssemblea Provinciale può nominare, nei casi previsti dalla legge o per scelta, un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.

2. I componenti sono eletti dall’Assemblea Provinciale e devono essere scelti tra le categorie di cui all’art. 2397 comma secondo del Codice Civile.

3. Elegge fra i suoi componenti il Presidente, il quale provvede alla convocazione del Collegio.

4. E’ regolarmente costituito con la presenza del Presidente e di almeno un altro componente.

5. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il Bilancio Sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D. Lgs.117/2017.

6. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

7. La carica di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno del Forum.

8. I componenti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Ciascun componente può essere revocato dall’Assemblea Provinciale solo per giusta causa.

9. Il componente che per qualunque causa decade dall’incarico è sostituito dall’Assemblea Provinciale e il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

10. I componenti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Provinciale e del Coordinamento Provinciale.

 

Art. 13 – Revisore Legale

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato, e qualora ci siano componenti dell’organo di controllo iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

 

Art. 14 – La/Il Direttrice/Direttore

1. La/il Direttrice/Direttore, se nominata/o, provvede al coordinamento delle attività del Forum, ne dirige gli uffici e ne cura l’amministrazione. È responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle delibere adottate dagli organi sociali. Lo stesso inoltre esercita tutti i compiti e le funzioni che gli sono delegate dal/dalla Portavoce e/o dal Coordinamento Provinciale, anche su specifiche questioni.

2. È nominata/o su proposta del/della Portavoce, dal Coordinamento Provinciale con delibera che ne determina le funzioni, durata, ruolo, competenze, autonomia, responsabilità e tipologia di contratto. Su proposta motivata del/della Portavoce il suo incarico può essere rinnovato e revocato dal Coordinamento Provinciale.

 

Art. 15 – Libri sociali

1.    L’Associazione deve tenere, in formato cartaceo o elettronico:

a)      il libro dei soci;

b)      il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea Provinciale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c)      il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento Provinciale;

d)      il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se previsto;

e)      il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale;

2.    L’Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 del D.lgs. 117/2017.

3.    Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, presso la sede sociale, previa richiesta motivata scritta inoltrata al Portavoce indicando quali documenti si richiede di esaminare.

 

Art. 16 – Patrimonio e Risorse

1)    Il patrimonio del Forum è costituito da:

a)      Beni mobili e immobili comunque acquisiti dall’Associazione;

b)      Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2)    Il Forum trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a)      Quote associative dei Soci e contributi annuali degli Enti Aderenti;

b)      Contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché di persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito degli scopi istituzionali;

c)      Contributi dell’Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito degli scopi istituzionali;

d)      Eredità, donazioni e legati;

e)      Erogazioni liberali;

f)       Entrate da attività di interesse generale e diverse;

g)      Entrate da raccolta fondi, anche strutturata ed organizzata

h)      Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

i)        Ogni altro provento derivante dall’esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto e delle norme di legge.

 

Art. 17 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il Forum non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 18 – Esercizio sociale e Bilancio

1)      Il bilancio del Forum deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell’esercizio, secondo i principi dell’articolo 2423 del Codice civile, se compatibili. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote associative, le quote degli Enti Aderenti e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.

2)      L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3)      Entro il 30 aprile di ciascun anno il Coordinamento Provinciale approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre, insieme alla relazione dell’Organo di Controllo e dell’eventuale Revisore Legale, all’Assemblea Provinciale entro il 31 maggio di ogni anno per la definitiva approvazione.

4)      Il Coordinamento Provinciale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

5)      Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Coordinamento Provinciale o ne ricorrano i presupposti di legge, il Coordinamento Provinciale, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea Provinciale entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

6)      L’eventuale bilancio preventivo deve essere predisposto e approvato dal Coordinamento Provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno.

7)      L’eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle delibere dell’Assemblea Provinciale.

 

Art. 19 – Incompatibilità e ineleggibilità

In relazione alle cariche di Portavoce e componente il Coordinamento Provinciale, e alle funzioni di Direttrice/Direttore e attribuite ai componenti il Comitato/Ufficio di Segretaria, l’Assemblea Provinciale adotta un apposito regolamento per disciplinare:

1.            Le cause di incompatibilità o ineleggibilità con:

a) Incarichi di governo nazionale, di giunta e Consiglio Regionale, di associazioni di comuni e consorzio intercomunale, e incarichi di giunta e consiglio comunale, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

b) Parlamentare nazionale ed europeo;

c) Ruoli di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale con popolazione superiore ai 15.000 abitanti in organi dirigenti di partiti politici;

d) Partecipazione ad organi di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi del Forum così come disciplinati dal presente Statuto;

e) Partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi del Forum così come disciplinati dal presente Statuto;

f) Le cariche di Rappresentante Legale, Direttore o componente dell’organo esecutivo (comunque denominati) dei Centri di Servizio per il Volontariato, nonché qualsiasi altro ruolo, ufficio, incarico e responsabilità in altre organizzazioni che possano determinare conflitti di interesse.

2.            La decadenza dalla carica in caso di candidatura a elezioni europee, nazionale o regionali, e elezioni comunali, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

 

Art. 20 – Relazioni con il Forum Regionale e Nazionale del Terzo Settore

1)      Il Forum Provinciale del Terzo Settore – Brescia ETS costituisce la forma autonoma di aggregazione a livello provinciale degli enti di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dallo Statuto del Forum regionale e nazionale del Terzo Settore e dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all’autonoma e libera aggregazione dei cittadini.

2)      Il Forum è un’articolazione territoriale del Forum Regionale e Nazionale del Terzo Settore e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Regionale e Nazionale, è titolare del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum Nazionale del Terzo Settore in specie nelle materie di competenza primaria dei Comuni e della Provincia.

3)      Il Forum ha autonomia organizzativa e patrimoniale; assume e mantiene la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e ha il diritto di partecipare al Forum Regionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dallo Statuto del Forum Regionale e Nazionale del Terzo Settore, dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali e dalle delibere degli Organi del Forum Regionale e Nazionale del Terzo Settore.

4)      In caso di modifica da parte dell’Assemblea Regionale e Nazionale del modello di Statuto, il Forum deve adeguare il presente Statuto entro il termine fissato dall’Assemblea Regionale e Nazionale stessa pena l’attivazione da parte del Forum Regionale e Nazionale del Terzo Settore del procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Regionale e Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.

5)      In ogni caso, il presente statuto e sue eventuali modifiche devono essere inviate entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’Assemblea Provinciale al Collegio regionale di Garanzia, il quale provvede a vagliare la coerenza del testo al modello approvato dalla Assemblea Regionale, comunicandone l’esito entro 30 giorni. In caso negativo, vengono concessi 60 giorni per approvare lo Statuto con le modifiche consigliate. Trascorso tale termine il Forum Regionale del Terzo Settore può procedere ad avviare il procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali

6)      Nel caso di gravi inefficienze o gravi violazioni di norme del presente Statuto e/o del Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali e/o delle delibere degli Organi del Forum Nazionale del Terzo Settore il Coordinamento Regionale può deferire il Forum al Collegio Regionale di Garanzia, il quale con provvedimento motivato e istruttoria e contestazione, può proporre all’Assemblea Regionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario. Il provvedimento dell’Assemblea Regionale di commissariamento è immediatamente esecutivo e non appellabile.

7)      Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque il Forum non ottemperi alla delibera dell’Assemblea Regionale, Il Coordinamento Regionale deferisce nuovamente il Forum Provinciale al Collegio Regionale di Garanzia, che istruisce il procedimento di revoca del riconoscimento.

8)      La revoca del riconoscimento comporta la perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi “Forum del Terzo Settore” e l’utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore.

 

Art. 21 – Scioglimento

1.      Lo scioglimento del Forum Provinciale del Terzo Settore – Brescia ETS può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea Provinciale che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci indicando anche l’ente cui destinare il patrimonio.

2.      Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo del Forum, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo settore ai sensi del D.Lgs.117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più enti del Terzo settore.

 

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs.3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

 

 

Disposizioni Transitorie

1. Gli Organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

2. Ogni riferimento al Registro Unico del Terzo settore è sospeso sino alla sua operatività,

3. Per gli associati al Forum Provinciale alla data di approvazione del presente statuto, il Coordinamento Provinciale provvede alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art 4 comma 3 entro 12 mesi dalla approvazione dello Statuto.